STATUTO E CODICE ETICO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

1) La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata a base associativa, senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto.

2) La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Imola fondata nel 1855 da una società anonima di privati azionisti, oggi rappresentata dall’Assemblea dei Soci, la cui istituzione fu approvata con rescritto pontificio del 31 gennaio 1855 dalla quale è stata scorporata l’attività creditizia con atto N. 64692 Rep. del Notaio Innocenzo Tassinari di Imola in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato dal Decreto del Ministro del Tesoro N. 436301 del 23 dicembre 1991.

3) La Fondazione ha sede in Imola.

4) La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPI, SETTORI DI ATTIVITÀ E TERRITORIO DI OPERATIVITÀ

1) Nel rispetto delle tradizioni originarie, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale.

2) La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori indicati dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito denominati “Settori Ammessi”), ed opera in via prevalente nei “Settori Rilevanti” da individuarsi, nell’ambito dei Settori Ammessi, in numero non superiore a quello previsto dalla legge. La scelta dei Settori Rilevanti è effettuata dal Consiglio Generale con delibera assunta a cadenza triennale; di tale scelta e delle sue modificazioni viene data comunicazione all’Autorità di Vigilanza. Spetta al Consiglio Generale anche la facoltà di scelta e di definizione del numero degli altri settori di operatività, sempre nell’ambito dei Settori Ammessi.

3) La Fondazione, in considerazione delle tradizioni storiche e delle proprie dimensioni, svolge la propria attività istituzionale prevalentemente nel territorio di tradizionale radicamento, e più precisamente nelle Province di Bologna e Ravenna, con particolare riguardo al territorio del Nuovo Circondario Imolese istituito ai sensi della Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6, e della Diocesi di Imola (di seguito chiamato “Territorio”).

ARTICOLO 3

MODALITÀ E STRUMENTI DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

1) La Fondazione utilizza nella propria azione, anche su base pluriennale, il metodo della programmazione degli interventi e della operatività per progetti.

2) L’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

3) La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad Enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e delle imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 e successive modificazioni.

4) La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 153/99, solamente in Enti o Società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui all’art. 1, lett. h del D.Lgs. 153/99.

5) La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali come definite dall’art. 1, comma 1, lettera h del D.Lgs. n. 153/99, può acquisire, gestire e curare raccolte d’arte, collezioni in genere, beni culturali, storici ed archivistici, immobili storici, artistici, nonché istituire, partecipare a e gestire enti o società aventi il medesimo scopo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la Fondazione tiene specifiche contabilità separate ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 153/99.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni e dagli altri diritti patrimoniali appartenenti alla Fondazione.

2) Esso è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione stessa quale ente senza scopo di lucro operante secondo principi di trasparenza e moralità.

3) Il patrimonio si incrementa o si decrementa per effetto di:
- accantonamenti destinati alla riserva obbligatoria stabilita dall’Autorità’ di Vigilanza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 153/99;
- accantonamenti destinati a riserve facoltative approvate dal Consiglio Generale sentita la Autorità di Vigilanza che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione.
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal donante o testatore all’accrescimento del patrimonio;
- quote di associazione dei nuovi Soci fissate nell’importo individuale di 100 Euro.
- plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alle partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria nei limiti previsti dall’art. 9, comma 4, del D.Lgs. 153/99.

4) Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un’adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti, assicurando il collegamento funzionale con le finalità istituzionali della Fondazione ed in particolare con lo sviluppo del Territorio

5) La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, la cui scelta sarà effettuata secondo le regole che saranno definite dal Consiglio Generale al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse. Nel caso in cui la gestione del patrimonio sia affidata ad intermediari di cui al precedente periodo, le spese di gestione sono comprese fra quelle detraibili di funzionamento.

6) Nel bilancio di esercizio è data separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività. Nel Documento Programmatico Previsionale sono indicati, ai fini informativi, gli impieghi previsti dall’art. 7, primo comma, del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

ARTICOLO 5

DESTINAZIONE DEL REDDITO

1) La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. N. 153 del 17/5/1999, destina il reddito secondo il seguente ordine: a) - spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dalla Fondazione; b) - oneri fiscali; c) - riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza; d) - almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza, ai Settori Rilevanti; e) - eventuali altre finalità previste dallo Statuto:
- reinvestimento del reddito;
- accantonamenti destinati a riserve facoltative, approvati dal Consiglio Generale, sentita l’Autorità di Vigilanza, per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza che ciò pregiudichi la effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto. Parte degli accantonamenti di cui sopra potrà essere utilizzata per l’eventuale acquisto di beni durevoli da destinare gratuitamente in favore di musei, enti ed istituzioni pubbliche e private per lo svolgimento di attività conformi agli scopi statutari della Fondazione nell’ambito dei Settori Rilevanti; f) - erogazioni previste ai sensi dell’art. 15 della legge n. 266/91 e successive modificazioni, e altre destinazioni del reddito vincolate dalla legge. La parte di reddito restante dopo le suindicate destinazioni può essere diretta, con deliberazione del Consiglio Generale, ad uno o più dei Settori Ammessi.

2) La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili o di patrimonio agli Associati, agli Amministratori e dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi corrisposti ai componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori.

3) Nella destinazione del reddito ai vari settori di intervento, la Fondazione assicura, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

ARTICOLO 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1) Sono Organi della Fondazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario Generale.

ARTICOLO 7

REQUISITI GENERALI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

1) I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile, di indiscussa probità, in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità intesi come requisiti di esperienza e idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2) In particolare le cariche, nell’ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che: a) - si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del c.c.; b) - sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, N. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) - sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo; d) - coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

3) I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’Organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario Generale - del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

4) L’Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e della immagine della Fondazione

5) Ciascun organo collegiale della Fondazione disciplina le modalità e le procedure di verifica della sussistenza dei suddetti requisiti.

6) Almeno la metà dei componenti di ciascun Organo collegiale e il Presidente della Fondazione devono essere persone residenti, all’atto della nomina, all’interno del Territorio da almeno tre anni.

ARTICOLO 8

INCOMPATIBILITÀ INTERNE

1) Nessun Membro del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori può far parte di uno degli altri Organi sopra menzionati, eccezion fatta per il Presidente della Fondazione, o di chi ne fa le veci, il quale presiede sia il Consiglio Generale, sia il Consiglio di Amministrazione, sia l’Assemblea dei Soci.

2) La carica di Segretario Generale è incompatibile con la partecipazione a qualunque altro Organo della Fondazione.

3) Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima.

4) I Soci nominati nel Consiglio Generale, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori rimangono sospesi dall’Assemblea dei Soci per il periodo di durata nella carica. Durante detto periodo, i Soci sospesi possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea con il diritto di intervento limitato ai soli punti posti in discussione dal Presidente della Fondazione ma senza potere esercitare il diritto di voto. Il periodo di sospensione viene computato nella durata nella carica di Socio.

ARTICOLO 9

INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

1) I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società Bancaria Conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società Bancaria Conferitaria.

2) I membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale non possono ricoprire: a) - cariche politico-rappresentative nello Stato ed in Enti Pubblici Territoriali; b) - cariche amministrative dirigenziali, di lavoro subordinato o di consulenza continuativa negli Enti di cui alle lett. b) e c) dell’art. 18. c) - cariche o ruoli di qualsiasi tipo, anche di lavoro subordinato, in altre Fondazioni di origine bancaria; d) - soppresso; e) - la carica di Amministratore in soggetti destinatari di interventi qualora vi siano con essi rapporti organici e permanenti ad esclusione delle società strumentali controllate dalla Fondazione;

3) I componenti gli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, fatti salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi espressi dagli enti designanti.

4 I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi: a) - condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c); b) - applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all’art. 7, comma 2, lett. d), con sentenza non definitiva; c) - applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31.5.65 n. 575, da ultimo sostituito dall’art. 3 della legge 19.3.90, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; d) - applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

5) Il periodo di sospensione viene computato ai fini della durata della carica di Socio.

6) I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’Organo di appartenenza, ovvero per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.

7 L’Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

ARTICOLO 10

CONFLITTI DI INTERESSE

1) I componenti degli Organi della Fondazione operano nell’esclusivo interesse della Fondazione.

2) Si ha conflitto d’interessi quando la deliberazione coinvolge interessi diretti o indiretti del componente l’Organo competente ad assumere la deliberazione.

3) Il conflitto d’interessi comporta l’obbligo di astenersi dalla votazione.

4) I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’Organo di appartenenza, ovvero per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.

5) L’Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

ARTICOLO 11

DECADENZA E SOSPENSIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

1) Ciascun Organo Collegiale verifica, su iniziativa del proprio Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; per quanto riguarda il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti è verificata dal Consiglio di Amministrazione.

2) Le cause di incompatibilità, e di conflitto d’interesse non temporaneo, sopravvenute alla costituzione dell’organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione. Tali cause di sospensione, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

3) Integrano cause di decadenza dei componenti dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina; l’assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell’organo di appartenenza o, nel caso dei Revisori e del Segretario Generale, anche alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione; l’aver tenuto comportamenti lesivi dell’immagine della Fondazione, dei suoi Organi, dei rispettivi componenti, in relazione a tale qualifica, e del suo operato, o comunque dannosi per essa, ovvero volti ad impedire od ostacolare il regolare funzionamento degli Organi della Fondazione stessa e delle sue attività; il non aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 10, comma 2; l’aver partecipato a deliberazioni dell’organo di appartenenza in conflitto d’interesse; l’aver omesso di comunicare all’organo di appartenenza, o per il Segretario Generale al Consiglio di Amministrazione, l’esistenza di un conflitto d’interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

4) La decadenza o la sospensione sono dichiarati dall’organo di appartenenza, o per il Segretario Generale dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, o di chi ne fa le veci nel caso la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente della Fondazione.

5) Il componente dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori o il Segretario Generale che sia dichiarato decaduto non potrà più fare parte, a qualsiasi titolo, di organi della Fondazione.

ARTICOLO 12

INDENNITÀ E COMPENSI

1) Ai componenti del Consiglio Generale spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Generale stesso con il parere conforme del Collegio dei Revisori.

2) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei rispettivi Organi, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Generale. Il compenso annuo spettante ai componenti il Collegio dei Revisori viene fissato tenendo conto delle tariffe professionali vigenti. Al Segretario Generale spetta un compenso, o uno stipendio, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

3) Ai componenti delle eventuali Commissioni consultive o di studio, il gettone di presenza viene corrisposto solo se deliberato, all’atto della costituzione, dall’Organo che le ha costituite, sentito il parere del Collegio dei Revisori, ed esclusivamente per le riunioni che si svolgono con la partecipazione del Segretario Generale, o di persona dallo stesso incaricata, che provveda a redigerne regolare verbale

4) Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza nella stessa giornata.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE

1) L’Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica e giuridica della Fondazione con l’Ente originario Cassa di Risparmio di Imola.

2) L’Assemblea è composta da un numero massimo di 100 Soci.

3) Sono Soci di diritto i seguenti Enti: - Comune di Imola; - Diocesi di Imola; - Consorzio AMI - Imola; - Cooperativa Ceramica d’Imola; - SACMI - Coop. Meccanici Imola. I summenzionati Enti partecipano all’Assemblea per il tramite dei rispettivi Legali rappresentanti pro tempore o a mezzo di persone appositamente delegate dai primi. La partecipazione all’Assemblea non può essere delegata ad altro Socio.

4) I Soci diversi da quelli di cui al comma 3 che precede e al comma 5 dell’art. 30 sono eletti dalla stessa Assemblea, durano in carica dieci anni e possono essere riconfermati per una sola volta consecutivamente.

5) I Soci debbono essere nominati fra persone di indiscussa probità e onorabilità tra le più rappresentative della realtà economica, sociale, culturale e religiosa del Territorio.

6) Non possono essere nominati Soci, e se nominati precedentemente decadono automaticamente dalla carica, coloro che:
- abbiano liti pendenti con la Fondazione;
- ad essa abbiano cagionato danni o perdite;
- abbiano comunque nociuto al suo prestigio;
- abbiano tenuto comportamenti lesivi dell’immagine della Fondazione, dei suoi Organi, dei rispettivi componenti, in relazione a tale qualifica, e del suo operato;
- abbiano comunque tenuto comportamenti dannosi per essa ovvero volti ad impedire od ostacolare il regolare funzionamento degli Organi della Fondazione e delle sue attività.

7) La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

8) Ogni Socio, in occasione della prima nomina, deve sottoscrivere la quota associativa di cui all’art. 4, versandone il relativo importo. Detta quota non è ulteriormente dovuta in caso di successiva eventuale conferma, è personale, indivisibile, intrasmissibile ed infruttifera; alla morte del Socio, e negli altri casi di cessazione o di perdita della qualità di Socio, l’importo delle quote va ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI: NOMINA DEI COMPONENTI

1) La qualità di socio si acquisisce con la nomina da parte dell’Assemblea dei soci su proposta sottoscritta da almeno venticinque soci aventi diritto di voto, comunicata al Presidente mediante lettera raccomandata nel periodo 1° dicembre/15 gennaio di ogni anno.

2) Per essere nominati Soci occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

3) Sono nominati Soci i candidati che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più candidati riportino un uguale numero di voti e per effetto di tale parità si superi il numero dei posti vacanti, si procede a votazione di ballottaggio fra i predetti candidati.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA DEI SOCI: ATTRIBUZIONI

1) L’Assemblea dei Soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione, ed a tal fine: a) - delibera le norme che regolano il proprio funzionamento; b) - nomina i Soci nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 13, 14; c) - designa la metà dei componenti del Consiglio Generale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente; d) - esprime una eventuale indicazione non vincolante della persona da designare alla carica di Presidente della Fondazione; e) - esprime il proprio parere, non vincolante, sulle modifiche statutarie, sulle decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione ovvero la sua fusione o incorporazione in altri Enti e sulla vendita di pacchetti azionari il cui valore superi il 10% dell’attivo patrimoniale, sul piano pluriennale e sul documento programmatico previsionale; i suddetti pareri devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta, trascorso tale termine si prescinde dal parere; f) - ha potere di proposta nei confronti del Presidente della Fondazione e del Consiglio Generale; g) - vigila sull’osservanza dei valori e dei principi ispiratori dell’attività della Fondazione.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA DEI SOCI: RIUNIONI

1) L’Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, per via telematica o a mezzo telefax, al domicilio dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

2) La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un’ora dopo.

3) L’Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo più uno di quelli in carica. Nel computo dei Soci in carica non si tiene conto dei Soci sospesi.

4) L’Assemblea è convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ed inoltre, entro trenta giorni, quando ne facciano richiesta scritta al Presidente stesso, indicando gli argomenti da trattare, il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione o almeno venticinque Soci con diritto di voto.

5) Con esclusione dei Soci di cui all’art. 13, comma 3, ogni Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

ARTICOLO 17

ASSEMBLEA DEI SOCI: PRESIDENZA – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1) L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 24.

2) Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l’Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

3) Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di voti la proposta s’intende non approvata. Le votazioni relative alle designazioni del Consiglio Generale, nonché quelle comunque riguardanti persone, si effettuano sempre con scheda segreta.

4) I Soci in carica possono inoltrare al Presidente proposte per la designazione dei componenti il Consiglio Generale. Le stesse dovranno pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione assembleare contenente all’ordine del giorno la designazione dei componenti il Consiglio Generale e, se sottoscritte da almeno venticinque Soci con diritto di voto, dovranno essere indicate nella scheda predisposta per le votazioni. La votazione avviene mediante l’espressione, da parte di ciascun avente diritto al voto, di un numero di preferenze non superiore a quello dei Soci da designare.

5) Sono designati i candidati al Consiglio Generale che, entro il numero delle designazioni da esprimere, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più candidati riportino un uguale numero di voti e, per effetto di tale parità, si superi il numero delle persone da designare, si procede a votazione di ballottaggio tra i candidati predetti.

6) Alle riunioni dell’Assemblea interviene il Segretario Generale della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

ARTICOLO 18

CONSIGLIO GENERALE: COMPOSIZIONE E NOMINA

1) Il Consiglio Generale è l’organo di indirizzo della Fondazione. Esso è costituito da numero venti Consiglieri nominati dal Consiglio Generale uscente sulla base delle designazioni effettuate da: a) - numero 10 consiglieri designati dall’Assemblea dei Soci; b) - numero 5 Consiglieri designati dai seguenti Enti:
- 1 dal Comune di Imola scelto tra persone che abbiano un’adeguata competenza ed esperienza nel settore della Salute Pubblica;
- 1 dalla Provincia di Bologna scelto tra persone che abbiano un’adeguata competenza ed esperienza nella Pubblica Istruzione d’intesa con i Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti di Scuola Media Superiore del Circondario di Imola;
- 1 dal Nuovo Circondario di Imola, costituito ai sensi della Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6, scelto tra persone che abbiano una adeguata competenza ed esperienza nel settore del volontariato in accordo con la Caritas Diocesana di Imola;
- 2 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna scelti tra qualificati esponenti di imprese imolesi, sentite le Associazioni di Categoria del Nuovo Circondario di Imola;
c) - numero 5 Consiglieri designati, uno ciascuno, dai seguenti enti e organizzazioni rappresentativi della società culturale, civile, religiosa ed economica:
- Diocesi di Imola, scelto fra persone che abbiano un’adeguata competenza ed esperienza nel settore dell’assistenza alle categorie sociali più deboli;
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di intesa con le Facoltà che abbiano istituito all’interno del Territorio corsi universitari decentrati; _ - Associazione Culturale “Giuseppe Scarabelli” di Imola, scelto fra persone che abbiano una adeguata competenza ed esperienza nel settore della conservazione e valorizzazione dei beni culturali con preminente attenzione alle pubblicazioni editoriali; _ - Associazione Liberi Professionisti “G. Codronchi Argeli” di Imola, scelto fra persone che abbiano un’adeguata competenza ed esperienza nel campo delle libere professioni, in accordo con l’”Osservatorio Professionale Imolese”; _ - Centro Studi “L.Einaudi” di Imola scelto tra persone che abbiano un’adeguata competenza ed esperienza nel campo delle ricerche storiche, economiche, sociologiche ed ambientali del territorio.

2) I componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori funzionali di attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell’ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 sono scelti dal Consiglio Generale uscente nell’ambito di una terna paritaria di candidature proposta, per ogni componente da designare, dall’ente competente alla designazione.

3) I componenti il Consiglio Generale non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati.

4) I componenti il Consiglio Generale durano in carica 5 anni dalla data di insediamento dell’Organo e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato salvo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del Decreto 18 maggio 2004 n. 150 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5) Alla scadenza del mandato il Consiglio Generale resta in carica fino all’insediamento del successivo

6) I soggetti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio Generale, ed il Consiglio Generale stesso per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:
- i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione;
- _ i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 7, i requisiti di professionalità di cui al 2° comma del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 del presente Statuto.

7) Il Presidente della Fondazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale in carica, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, convoca l’Assemblea dei Soci per le designazioni di sua pertinenza e invita i soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo a provvedere alle designazioni di loro spettanza.

8) Le designazioni devono pervenire alla Fondazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

9) Qualora, entro il termine di cui al comma 8 del presente articolo, siano comunicate le designazioni di competenza dell’Assemblea dei Soci nonché le designazioni di competenza di almeno cinque dei soggetti indicati al precedente comma 1, lettere b) e c), unitamente alla documentazione richiesta, il Presidente convoca, entro i successivi quindici giorni, il Consiglio Generale in carica affinché proceda alla nomina del nuovo Consiglio Generale, previa verifica della regolarità delle designazioni e dei requisiti richiesti. In ogni caso il nuovo Consiglio Generale può operare pienamente e legittimamente nelle proprie funzioni quando siano nominati almeno quindici componenti

10) Qualora le designazioni pervenute entro il termine di cui al comma 8 del presente articolo, non abbiano consentito la nomina, da parte del Consiglio in carica, del nuovo Consiglio secondo quanto previsto al comma 9, il Presidente della Fondazione invita immediatamente tutti i soggetti competenti, che non lo abbiano ancora fatto, a formulare entro i quindici giorni successivi le designazioni mancanti. Qualora in tale nuovo termine siano pervenute complessivamente le designazioni di competenza dell’Assemblea dei Soci e di almeno cinque dei soggetti indicati al precedente comma 1, lettere b) e c), unitamente alla documentazione richiesta, il Presidente della Fondazione convoca, entro i successivi quindici giorni, il Consiglio Generale in carica, affinché proceda alla nomina del nuovo Consiglio Generale, previa verifica della regolarità delle designazioni e dei requisiti richiesti. Qualora invece le designazioni pervenute entro il predetto ulteriore termine non consentano la nomina del nuovo Consiglio secondo quanto previsto al precedente periodo, il Presidente invita immediatamente il Prefetto della Provincia di Bologna a designare, entro quindici giorni dalla richiesta, un candidato per ogni componente mancante, secondo gli stessi criteri cui si sarebbero dovuti attenere i soggetti che hanno omesso di effettuare le designazioni e ne darà comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati. Il Presidente, non appena ricevute le designazioni da parte del Prefetto, convoca, entro i quindici giorni successivi, il Consiglio Generale in carica affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Generale, previa verifica della regolarità delle designazioni, dell’esistenza dei requisiti e dell’assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse.

11) Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguardi il Consigliere uscente che sia candidato. Dell’avvenuta nomina il Presidente dà immediata comunicazione ai soggetti designanti e ai nominati; questi ultimi dovranno comunicare la propria accettazione entro dieci giorni.

12) Il Presidente, preso atto della nomina del nuovo Consiglio Generale, fissa la riunione di insediamento senza indugio, ma non prima della data di naturale scadenza del mandato del Consiglio Generale in carica, con all’ordine del giorno gli adempimenti di cui al successivo comma 13.

13) Il Consiglio Generale, nella seduta di insediamento presieduta dal Presidente della Fondazione, provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

14) Qualora il Consiglio nominato ai sensi dei precedenti commi 9 e 10 non sia completo di tutti i suoi componenti, il Presidente della Fondazione, dopo la seduta di insediamento del nuovo Consiglio, invita tutti i soggetti competenti a comunicare entro i quindici giorni successivi le designazioni mancanti. Qualora entro tale termine non vengano comunicate le designazioni mancanti, il Presidente invita il Prefetto della Provincia di Bologna a designare, entro quindici giorni dalla richiesta, un candidato per ogni componente mancante, secondo gli stessi criteri cui si sarebbero dovuti attenere i soggetti che hanno omesso di effettuare le designazioni, e ne dà comunicazione, per conoscenza, ai diretti interessati. Il Consiglio Generale in carica provvederà, nella prima seduta successiva alla comunicazione delle designazioni, a nominare i componenti mancanti previa verifica della regolarità delle designazioni, dell’esistenza dei requisiti e dell’assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse.

15) Nel caso di anticipata cessazione della carica per qualsiasi causa di singoli Consiglieri, i sostituti sono scelti con le stesse modalità e procedure mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica; in tale eventualità, il Presidente, entro trenta giorni dal ricevimento della notizia di anticipata cessazione dalla carica, attiva le procedure di cui ai commi precedenti nei confronti del soggetto che aveva designato il Consigliere cessato. I consiglieri nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati durano in carica per il periodo di mandato che sarebbe residuato ai sostituiti.

16) Le modalità e le procedure per la nomina dei componenti del Consiglio Generale potranno essere ulteriormente disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi.

ARTICOLO 19

CONSIGLIO GENERALE: ATTRIBUZIONI

1) Il Consiglio Generale, quale organo di indirizzo, determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione, verificandone i risultati. In particolare, sono di competenza del Consiglio Generale: _a) - la modificazione dello Statuto;
b) - l’approvazione e modificazione dei regolamenti interni, sentito il Consiglio di Amministrazione;
c) - la nomina e la revoca, anche per giusta causa, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione, nonché le modalità di erogazione, dei relativi compensi e rimborsi spese;
d) - la nomina e la revoca del Presidente, dei due membri effettivi e dei due membri supplenti dei Collegio dei Revisori, la determinazione, nonché le modalità di erogazione, dei relativi compensi e rimborsi spese;
e) - l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori;
f) - l’eventuale nomina di commissioni consultive o di studio, nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità;
g) - l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione acquisito il parere non vincolante della Assemblea dei Soci;
h) - l’individuazione e la determinazione, nell’ambito dei Settori Ammessi, di quelli Rilevanti in conformità a quanto previsto al precedente art. 2, e la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività confacenti alle peculiarità e alle esigenze del Territorio, definendo le linee operative e le priorità degli interventi e determinando altresì le modalità di verifica periodica dell’adeguatezza e dell’efficacia degli interventi medesimi, in relazione ai risultati attesi in sede di programmazione pluriennale;
i) - l’approvazione del documento programmatico previsionale annuale entro i termini previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea dei Soci, relativo agli obbiettivi e alle linee di operatività e intervento per l’esercizio successivo;
l) - la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
m) - l’eventuale istituzione di imprese strumentali sentito il Consiglio di Amministrazione;
n) - l’approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;
o) - l’eventuale accollo da parte della Fondazione, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi della Fondazione;
p) - la determinazione dell’importo del gettone di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio Generale stesso con il parere conforme del Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 20

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE

1) Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori, indicando gli argomenti da trattare. Se entro 30 giorni il Presidente della Fondazione non vi ha provveduto, viene convocato dal Presidente del Collegio dei Revisori.

2) Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, telematica o a mezzo telefax, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

3) Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori. Partecipa inoltre il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente della Fondazione.

4) Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

5) Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica, di età.

6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto

7) Il Presidente della Fondazione, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o in caso di assenza anche di quest’ultimo il componente il Consiglio di Amministrazione chiamato a presiedere il Consiglio Generale ai sensi del comma 5, non ha diritto di voto e non viene calcolato per il computo dei votanti. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

8) Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.

ARTICOLO 21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, nominati tutti dal Consiglio Generale. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono eletti, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione.

2) Gli amministratori devono essere scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza almeno triennale nella gestione amministrativa o aziendale di società di capitale ovvero di enti che svolgano attività rientranti fra quelle comprese nell’art. 2 comprovata attraverso la produzione di curricula professionali e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti di tutti gli altri Organi della Fondazione.

3) La durata del mandato degli amministratori è di cinque anni dalla data di insediamento dell’Organo. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato salvo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 maggio 2004 n. 150.

4) Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all’insediamento del successivo.

5) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione dell’Organo di amministrazione.

6) Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.

7) Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio di Amministrazione si considera dimissionario e rimane in carica per l’ordinaria gestione, fino al rinnovo da parte del Consiglio Generale.

8) Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all’art. 2392 del Codice Civile.

ARTICOLO 22

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

1) Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto e sentito il parere dell’Assemblea dei Soci quando previsto.

2) In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) - la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione pluriennale definita dal Consiglio Generale;
b) - la predisposizione del progetto del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
c) - la predisposizione del progetto del documento programmatico previsionale annuale;
d) - la definizione delle norme relative all’Organico ed al trattamento del personale;
e) - l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti lavoro;
f) - la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la definizione del suo compenso o stipendio, sentito il Consiglio Generale, e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l’assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti;
g) - la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l’adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
h) - la nomina di Commissioni consultive o di studio nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità;
i) - le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione.
l) - l’eventuale accollo da parte della Fondazione, delle sanzioni amministrative e tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione.

3) Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all’attività della Fondazione e in particolare relativamente:
- alle modifiche statutarie;
- alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- alla istituzione di imprese strumentali;
- ai programmi di intervento della Fondazione.

4) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5) I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all’assolvimento del mandato

ARTICOLO 23

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI
1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente più anziano. Si intende componente più anziano del Consiglio di Amministrazione colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell’eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Revisori.

3) Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, telematica o a mezzo telefax, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

4) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto ed almeno un componente effettivo del Collegio dei Revisori.

5) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente più anziano.

6) Alle riunioni partecipano i componenti effettivi il Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente della Fondazione.

7) Le riunioni si tengono di regola presso la sede della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia riunirsi in qualsiasi altro luogo, in Italia o all’estero. Le riunioni possono avere luogo anche in teleconferenza e in videoconferenza; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

8) Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

9) Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone. In tale eventualità, in caso di parità di voto la proposta di delibera si intende non approvata

ARTICOLO 24

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1) Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.

2) Il Presidente della Fondazione: - convoca e presiede il Consiglio Generale e l’Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, ed il Consiglio di Amministrazione; _ - assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione; _- svolge attività di impulso e coordinamento dell’attività nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento della Fondazione;

3) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente della Fondazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

4) Il Presidente della Fondazione può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, o al Segretario Generale, ovvero a singoli dipendenti.

5) Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare la rappresentanza della Fondazione, in via continuativa e/o per categorie di atti, a singoli componenti l’organo stesso, a singoli dipendenti o eccezionalmente a terzi.

ARTICOLO 25

COLLEGIO DEI REVISORI

1) Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Generale iscritti nel Registro dei Revisori contabili e residenti in Italia.

2) I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica cinque anni dall’insediamento dell’Organo e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

3) Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all’entrata in carica del successivo.

4) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.

5) I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione dell’organo.

6) In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal Revisore più anziano.

7) Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, il Consiglio Generale deve essere convocato entro trenta giorni per provvedere all’integrazione del Collegio stesso.

9) Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.

9) Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli art. 2403-2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo n. 153/99.

ARTICOLO 26

SEGRETARIO GENERALE

1) Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione e può anche essere un dipendente della Fondazione stessa.

2) In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all’uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

3) Partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive.

4) Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

5) Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

6) Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, nominati, o assunti, dal Consiglio di Amministrazione, devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell’ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate e ad essi si applicano i requisiti di onorabilità e le incompatibilità interne ed esterne previste per i membri degli altri Organi della Fondazione.

7) Attesta la conformità agli originali delle copie e degli estratti dei verbali dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio.

ARTICOLO 27

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

1) La Fondazione tiene i libri delle adunanze dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

2) La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3) Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

ARTICOLO 28

BILANCIO E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

1) L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2) Entro il mese di ottobre di ogni anno, o entro il termine diverso eventualmente previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, il Consiglio Generale approva il Documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale.

3) Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, o entro il termine diverso eventualmente stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto del bilancio e della relazione di gestione e li sottopone al Consiglio Generale che li approva entro i termini di legge, acquisito il parere non vincolante dell’Assemblea dei Soci, e li trasmette entro quindici giorni all’Autorità di Vigilanza, salvo difformi disposizioni normative.

4) Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

5) Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall’Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

6) Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme stabilite dalla Legge e dall’Autorità di Vigilanza.

ARTICOLO 29

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1) La Fondazione ha durata illimitata.

2) La Fondazione, con deliberazione unanime del Consiglio Generale acquisito il parere dell’Assemblea dei Soci, previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

3) In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità agli scopi statutari.

ARTICOLO 30

NORME TRANSITORIE

1) Le modifiche apportate al presente Statuto entrano in vigore al momento dell’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.

2) In deroga a quanto stabilito dall’art. 18, comma 4, il mandato del Consiglio Generale nominato con delibera del 22 dicembre 2005 ed insediato il 14 febbraio 2006 avrà termine il 31 maggio 2011, e pertanto tale data è da assumere agli effetti del rinnovo del predetto Organo.

3) Contestualmente alla comunicazione di approvazione delle modifiche apportate al presente Statuto con delibera del Consiglio Generale del 14/02/2008, decade il Presidente dell’Assemblea dei Soci in carica.

4) I componenti dell’Assemblea dei soci, persone fisiche di designazione di Amministrazioni locali ed Enti ed Istituzioni in carica alla data di approvazione delle nuove disposizioni statutarie, avvenuta con provvedimento del Ministero del Tesoro del 28/09/2000, conservano le qualità di Socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina, non saranno però computati nel numero di 100 Soci previsto dal presente Statuto e le suddette Amministrazioni, Enti ed Istituzioni non potranno più rinnovare le designazioni

5) I componenti dell’Assemblea dei Soci, persone fisiche di nomina assembleare, in carica alla data di approvazione delle nuove disposizioni statutarie avvenuta con provvedimento del Ministero del Tesoro del 28/09/2000, conservano la qualità di Socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.

CODICE ETICO

PREMESSA La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (di seguito la Fondazione) opera, senza fini di lucro, con scopi di utilità sociale per lo sviluppo del territorio di tradizionale radicamento, e cioè le Province di Bologna e Ravenna ed in particolare i Comuni del Circondario di Imola e la Diocesi di Imola.

La Fondazione svolge il proprio compito nella convinzione che il patrimonio di cui ora è titolare ha tratto origine dall’iniziativa economica e dal senso del risparmio della comunità di riferimento, comunità che deve considerarsi la proprietaria morale del patrimonio stesso.

Il presente documento, denominato “Codice Etico”, approvato dal Consiglio Generale con delibera del 14.02.2008, regola i diritti, i doveri e le responsabilità che la Fondazione assume espressamente nei confronti dei portatori d’interesse con i quali si trova quotidianamente ad interagire.

L’insieme di questi principi deve ispirare tutti coloro che operano per la Fondazione, tenendo conto dello scopo istituzionale della stessa che in alcun modo deve essere travalicato.

In nessun caso, infatti, sarà giustificato un comportamento in violazione di tali principi e dello scopo della Fondazione, anche se adottato con l’intenzione di agire per il bene della stessa.

L’adozione di alcuni comportamenti specifici, con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, è manifestazione dell’impegno della Fondazione alla prevenzione delle condotte sanzionate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato).

1. PRINCIPI GENERALI

La Fondazione si conforma, nell’espletamento delle proprie attività, ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza, valori ritenuti fondamentali per l’affermazione della propria missione.

Gli Amministratori, i Consiglieri Generali, i Revisori, i Dipendenti, i Soci e tutti i Collaboratori a vario titolo della Fondazione, quali Destinatari del presente Codice Etico, sono tenuti ad attenersi a tali principi, permeandone i quotidiani comportamenti e trasformandoli in strumento di garanzia e di affidabilità a significativo vantaggio degli interessi non solo della Fondazione ma della collettività in generale.

Legalità

La Fondazione opera nel pieno rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti tempo per tempo in vigore, nonché del presente Codice Etico e delle procedure interne.

Correttezza e Onestà

Il perseguimento dell’interesse della Fondazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà.

I Destinatari del presente Codice svolgono la propria attività nell’interesse della Fondazione e non devono accettare omaggi od altre utilità se non nei limiti delle relazioni di cortesia e purché di modico importo.

Imparzialità
Nelle relazioni con tutti i suoi interlocutori, la Fondazione evita ogni discriminazione basata sull’età, sull’origine razziale ed etnica, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche, sulle credenze religiose, sul sesso, la sessualità o lo stato di salute.
Riservatezza
La Fondazione assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali dei quali venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività. Tali informazioni non possono essere usate per fini diversi da quelli stabiliti dalla legge.
Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Fondazione e alla sua attività, di cui un Amministratore, un Consigliere Generale, un Revisore, un Dipendente un Socio o un Collaboratore sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

I Destinatari del presente Codice porranno ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni e non dovranno utilizzare né consentire l’utilizzo di informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Fondazione ovvero relative a soggetti che abbiano rapporti con essa, per promuovere o favorire interessi propri o di terzi.
Conflitti di interesse
Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche solo potenziale.

Oltre alle ipotesi di conflitto di interesse individuate dalla legge e dallo Statuto, si intende anche il caso in cui un Destinatario del presente Codice operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Fondazione, per trarne direttamente o indirettamente un vantaggio di natura personale.

Trasparenza e completezza dell’informazione

Le informazioni che vengono diffuse dalla Fondazione sono complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con la Fondazione stessa.
Tutela della persona
Le risorse umane costituiscono un indispensabile elemento per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo della Fondazione. La professionalità e la dedizione dei Dipendenti sono valori fondamentali per il conseguimento dei suoi obiettivi istituzionali.

La Fondazione è impegnata a sviluppare le competenze e stimolare le capacità e le potenzialità dei propri dipendenti, affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

La Fondazione offre pari opportunità di lavoro a tutti i Dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione in quanto seleziona, assume e gestisce i Dipendenti e i Collaboratori esclusivamente in base a criteri di competenza e di merito. Inoltre, essa si adopera affinché l’ambiente di lavoro sia privo di pregiudizi e che ogni Dipendente venga trattato senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti ed indebiti disagi.

Tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro

La Fondazione si adopera affinché l’ambiente di lavoro sia adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale. A tale fine, essa ha implementato al suo interno l’intera struttura prevista dal D.Lgs. n. 626/94.

In particolare, oltre a chiamare due professionisti esterni a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, rispettivamente, di Medico interno, la Fondazione ha redatto il "documento di valutazione dei rischi" non limitandosi alla formale autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi concessa dalla legge ai datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.

Infine, nel caso di esecuzione di lavori edili dei quali la Fondazione è committente, è stato nominato il Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori, adempiendo pienamente agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 494/96 (c.d. direttiva cantieri).
Tutela dell’ambiente
La Fondazione considera il rispetto dell’ambiente un valore primario nella propria attività istituzionale e, pertanto, orienta le proprie scelte in modo da rispondere ai principi di equilibrio tra iniziative promosse ed imprescindibili esigenze ambientali.

Tutela della fede pubblica

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, adottando comportamenti diligenti a tutela della collettività.
Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico
La Fondazione si impegna a rispettare ogni disposizione normativa volta a prevenire e a punire attività terroristiche e di eversione dell’ordine democratico. A tal fine, in particolare, la Fondazione vieta nel modo più assoluto l’utilizzo di proprie risorse finanziarie per attività terroristiche ed eversive. Tracciabilità I Destinatari del presente Codice sono tenuti a custodire la documentazione, anche in formato elettronico, relativa alle operazioni svolte nell’interesse della Fondazione al fine di potere agevolmente individuare, in qualsiasi fase delle operazioni stesse le motivazioni della loro adozione e le rispettive caratteristiche.